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24
La legge del divorzio
1 QUANDO alcuno avrà presa moglie, e sarà abitato con lei; se poi ella non gli aggrada, perchè egli avrà trovata in lei alcuna cosa brutta; scrivale il libello del ripudio[a], e diaglielo in mano; e così mandila fuor di casa sua. 2 E s'ella, essendo uscita di casa di colui, e andatasene, si marita ad un altro uomo; 3 e quest'ultimo marito prende ad odiarla, e le scrive il libello del ripudio, e glielo dà in mano, e la manda fuor di casa sua; ovvero, quest'ultimo marito, che se l'avea presa per moglie, muore; 4 non possa il suo primiero marito, il qual l'avea mandata via, tornare a prenderla per essergli moglie, dopo che avrà fatto ch'ella si sia contaminata[b]; perchè ciò è cosa abbominevole nel cospetto del Signore; e non far sì che il paese che il Signore Iddio tuo ti dà in eredità, sia reo di peccato.
 
5 Quando alcuno avrà presa novellamente moglie, non vada alla guerra, e non siagli imposto affare alcuno; stia esente in casa sua un anno[c], e sollazzi la sua moglie ch'egli avrà presa.
I pegni — I furti d'uomini La lebbra
6 NON prenda alcuno in pegno macine, non pur la mola disopra; perciocchè egli prenderebbe in pegno la vita del suo prossimo.

7 Quando si troverà alcuno che abbia rubato un uomo d'infra i suoi fratelli, figliuoli d'Israele, e ne abbia fatto traffico, e l'abbia venduto, muoia quel ladro[d]; e togli il mal del mezzo di te.

8 Prendi guardia alla piaga della lebbra, per osservar diligentemente di far secondo tutto ciò che i sacerdoti Leviti vi avranno insegnato; prendete guardia di fare come io ho loro comandato[e]. 9 Ricordati di ciò che il Signore Iddio tuo fece a Maria[f], nel cammino, dopo che foste usciti di Egitto.

10 Quando tu farai alcun presto al tuo prossimo, non entrare in casa sua, per prender pegno da lui. 11 Stattene fuori, e portiti colui, al qual tu farai il presto, il pegno fuori. 12 E s'egli è povero uomo, non ti porre a giacere, avendo ancora il suo pegno. 13 Del tutto rendigli il pegno, al tramontar del sole[g]; acciocchè egli possa giacer ne' suoi panni, e ti benedica; e ciò ti sarà giustizia nel cospetto del Signore Iddio tuo[h].

14 Non fraudare il mercenario povero e bisognoso, chi ch'egli si sia de' tuoi fratelli, o de' forestieri che saranno nel tuo paese, dentro alle tue porte[i]. 15 Dagli il suo premio al suo giorno, e non tramonti il sole avanti che tu gliel'abbia dato[j]; conciossiachè egli sia povero, e che l'anima sua s'erga a quello; acciocchè egli non gridi contro a te al Signore[k], e non vi sia in te peccato.

16 Non facciansi morire i padri per li figliuoli, nè i figliuoli per li padri; facciasi morir ciascuno per lo suo proprio peccato[l].

Carità per le vedove, gli orfani, i forestieri
17 NON pervertire la ragione del forestiere, dell'orfano; e non prender in pegno i panni della vedova[m]. 18 E ricordati che tu sei stato servo in Egitto, e che il Signore Iddio tuo te ne ha riscosso; perciò io ti comando che tu faccia questo.

19 Quando tu avrai mietuta la tua ricolta nel tuo campo, e avrai dimenticata alcuna menata nel campo, non tornare indietro per prenderla; sia per lo forestiere, per l'orfano, e per la vedova[n]; acciocchè il Signore Iddio tuo ti benedica in tutta l'opera delle tue mani. 20 Quando tu avrai scossi i tuoi ulivi, non ricercare a ramo a ramo ciò che vi sarà rimasto dietro a te; sia per lo forestiere, per l'orfano, e per la vedova. 21 Quando tu avrai vendemmiata la tua vigna, non raspollare i grappoli rimasti dietro a te; sieno per lo forestiere, per l'orfano, e per la vedova.

22 E ricordati che tu sei stato servo nel paese di Egitto; per ciò io ti comando che tu faccia questo.

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