1 QUANDO il Signore Iddio tuo avrà distrutte le nazioni, il cui paese egli ti dà, e tu possederai
il lor
paese, e abiterai nelle lor città, e nelle lor case;
2 mettiti da parte tre città
[a] nel mezzo del tuo paese che il Signore Iddio tuo ti dà per possederlo.
3 Dirizzati il cammino, e partisci in tre le contrade del tuo paese, che il Signore Iddio tuo ti avrà dato a possedere; e sieno
quelle città acciocchè chiunque avrà ucciso
un altro vi si rifugga.
4 E quest'
è il caso dell'ucciditore che vi si potrà rifuggire e salvar la vita sua: quando egli avrà ucciso il suo prossimo disavvedutamente, non avendolo odiato per addietro
[b];
5 come se, essendo andato al bosco col suo prossimo, per tagliar delle legne, egli avventa la mano con la scure per tagliar delle legne, e il ferro si spicca dal manico, e incontra il suo prossimo, sì ch'egli muoia; rifuggasi colui in una di queste città, per salvar la vita sua;
6 che talora colui che avrà la ragione di vendicare il sangue non persegua quell'ucciditore, avendo il cuore infocato, e non lo giunga, in caso che il cammino fosse troppo lungo, e non lo percuota a morte; benchè in lui non
vi sia giusta cagione d'esser condannato a morte, non avendo per addietro odiato
il suo prossimo.
7 Perciò, io ti comando che tu ti metta da parte tre città.
8 E se il Signore Iddio tuo allarga i tuoi confini, come egli giurò a' tuoi padri
[c], e ti dà tutto il paese ch'egli disse di dare a' tuoi padri;
9 perciocchè tu avrai osservati tutti questi comandamenti, i quali oggi ti do, per metterli in opera, amando il Signore Iddio tuo, e camminando nelle sue vie del continuo; sopraggiugniti a queste tre città tre altre
[d];
10 acciocchè non si spanda il sangue dell'innocente in mezzo del tuo paese che il Signore Iddio tuo ti dà in eredità; a che tu non sii colpevole di omicidio.
11 Ma, quando un uomo, odiando il suo prossimo, l'avrà insidiato, e l'avrà assalito, e percosso a morte, sì che muoia; e poi si sarà rifuggito in una di quelle città; 12 mandino gli Anziani della sua città a trarlo di là, e dienlo in man di colui che avrà la ragione di vendicare il sangue, e muoia[e]. 13 L'occhio tuo non lo risparmi; e togli via d'Israele la colpa del sangue innocente[f]; ed e' ti sarà bene.
Divieto di rimuovere i termini. Castigo del falsi testimoni
15 Non presentisi un testimonio
solo contro ad alcuno, per
testimoniar di alcuna iniquità o peccato ch'egli abbia commesso; sia il fatto verificato per lo dire di due o di tre testimoni
[h].
16 Quando un testimonio si leverà contro ad alcuno, per testimoniar contr'a lui d'apostasia, 17 presentinsi que' due uomini, tra cui sarà quella lite, davanti al Signore, nel cospetto de' Sacerdoti e de' Giudici che saranno in quel tempo[i]. 18 E se i Giudici, dopo diligente inchiesta, trovano che quel testimonio sia falso testimonio, e che abbia testimoniato il falso contro al suo fratello, 19 fategli come egli avea deliberato di fare al suo fratello[j]; e togli via il male del mezzo di te. 20 Acciocchè gli altri, udendo questo, temano; e che da indi innanzi non si faccia più una tal mala cosa in mezzo di te. 21 L'occhio tuo non lo risparmi; vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piè per piè[k].
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